Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede – Via Capo Soprano, 21 , 00122 – Ostia Lido – Roma
Art. 1 E’ costituita in Ostia Lido (Roma) l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Podistica Ostia”.
Art. 2 1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Il sodalizio tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicatae, in particolare, promuovere lo sport amatoriale con particolare riferimento all’atletica leggera e favorire lo sviluppo fisico, morale e spirituale dei giovani e degli associati anche attraverso ogni forma di attività collaterali alla pratica sportiva amatoriale.
1. L’associazione caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall’elettività delle cariche associative, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi. 2.…… Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 3. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione. Categorie di Soci:
Sono:
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione o Ente di Promozione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
a) annualmente, in via ordinaria, per l’approvazione del bilancio; b) ogni due anni per il rinnovo delle cariche sociali; c) in seduta straordinaria dal Presidente o da almeno un terzo dei soci.
a) elaborare il programma sociale annuale di massima; b) discutere ed approvare il bilancio sociale;
a) eleggere il Presidente; b) eleggere il Consiglio; c) nominare i Revisori dei conti; d) nominare la Commissione Verifica Poteri; e) nominare, se ritenuto opportuno, eventuali Presidenti o Soci onorari su proposta del Presidente. Art. 9 L’Assemblea nomina il Presidente, il Segretario e gli Scrutatori per l’esecuzione degli atti assembleari.
La Commissione Verifica Poteri è così composta: Presidente: il Presidente dei Revisori dei Conti, Segretario: il Segretario della Podistica Ostia, Membro: un Socio della società non componente il Consiglio.
Tutti i Soci in regola all’atto dell’Assemblea possono candidarsi alle cariche di Presidente, Consigliere e Revisore dei Conti. Potranno essere eletti Consiglieri un numero massimo di 7 Soci.
Il Presidente della Podistica ha la legale rappresentanza della Società e ne cura direttamente le pubbliche relazioni:
1. L’associazione è retta dal Consiglio, i cui componenti eletti tra i Soci nella prima riunione provvedono a nominare su proposta del Presidente: 2. il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali Capisettore per garantire il buon funzionamento e Io sviluppo dei programmi annuali.
a) Partecipano di diritto alle riunioni di consiglio: – il Presidente – con diritto dì voto – i Consiglieri – con diritto di voto – il Presidente Onorario – con diritto dì voto – il Presidente dei Revisori dei Conti – con diritto di voto – i Capisettore non componenti il Consiglio – con parere consultivo – eventuali esperti su invito del Presidente per l’analisi di particolari attività – con parere consultivo b) Si riunisce:
i consiglieri eletti che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo saranno dichiarati decaduti. Alla prima assemblea utile si provvederà a ricoprire le cariche vacanti.
Art. 15 In caso di impedimento temporaneo le funzioni di Presidente saranno assolte dal Vicepresidente. .
Il collegio dei Revisori è composto da due Membri nominati dall’Assemblea dei Soci: uno avrà funzione di Presidente, l’altro di Membro Segretario. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica Sociale.
Il Presidente, il Consiglio ed i Revisori dei Conti rimangono in carica due anni.
Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci presenti.
a) Solo la convocazione di una Assemblea Straordinaria dei Soci potrà trattare temi quali lo scioglimento della “Podistica Ostia” o la sua fusione con altre Società. b) L’eventuale fusione con altri sodalizi dovrà essere approvata dai due terzi dei Soci presenti in assemblea. c) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. d) Lo scioglimento della “Podistica Ostia’ richiede l’unanimità dei pareri. e) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21 Per quanto non contemplato nel presente Statuto vale quanto stabilito dallo Statuto del CONI e delle Federazioni ed Enti di promozione a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.
Il presente Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “PODISTICA OSTIA” è stato approvato dall’Assemblea dei Soci il 28/11/1979 modificato il 19 marzo 1995 e successivamente per volere del CONI il 03/12/2005 ( art.90 n.289 del 27/12/2002). Con assemblea straordinaria svoltasi in Ostia il 02 aprile 2006
……….SOCI FONDATORI DELLA “PODISTICA OSTIA”
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